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IMU 2021: chi è esonerato dal pagamento della prima rata?

Il prossimo 16 giugno andrà a scadenza il pagamento dell’acconto – o l’intero importo, ma è una facoltà – IMU relativo al 2021.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, commi 599 e 560) e la Legge di conversione del Decreto Sostegni prevedono una serie di specifiche casisistiche di esenzione di versamento della prima rata IMU, purché i soggetti passivi esercitino le attività di cui sono anche gestori.

Sono quindi interessati dalla esclusione, i seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali;
  • stabilimenti termali;
  • rientranti nella cat. D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni;
  • case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • rientranti della cat. catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • posseduti da soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto.

I soggetti destinatari ex D.L. n. 41/2021, art. 1 (Decreto Sostegni) sono:

  • i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993.

Altri requisiti per poter godere dell’esonero:

  • che l’impresa o il professionista abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di € nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, ovvero nel 2019;
  • che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per la determinazione degli importi sarà necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Ai soggetti che invece hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere anche in assenza dei citati requisiti.

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