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Che succede se non ritiro la raccomandata alla posta o la rifiuto al postino?

Non ritirare o rifiutare una raccomandata o un atto giudiziale dal postino non sempre è una buona idea.

Anche se, legittimamente, ciascun cittadino e contribuente può rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino, o non andare a ritirarla alla posta, molto spesso può rivelarsi una scelta sbagliata sotto molti profili.

Prima di tutto, la raccomandata invita presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata, si considera ugualmente valida e legittimamente potrà estendere tutti i propri effetti legali.

Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese. Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale) oppure non fare nulla.

Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente.

Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario.
Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario.

Sintetizzando, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 del Codice Civile: la lettera, cioè, si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia (sul punto la giurisprudenza è copiosa: Cass. sent. n. 6527 del 24.04.2003 n. 6527; Cass. n. 2847/1997).

Dunque, la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure.

Vale la pena far presente che, nel caso della notifica degli atti giudiziari, il procedimento della giacenza è diverso.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale ai sensi dell’art. 140 del Codice di Procedura Civile (in pratica, un particolare ufficio del proprio comune di residenza che è tenuto per almeno due anni a collezionare questi atti).
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.

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